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SIGNIFICATO DELL'ACCREDITAMENTO




Nel mondo, l’accreditamento viene svolto sulla base della norma internazionale ISO/IEC 17011. All’interno dell’Unione europea, il Regolamento europeo 765/2008 prevede che ogni stato membro nomini il proprio Ente Unico nazionale di accreditamento e ha conferito per la prima volta a tale attività uno status giuridico, riconoscendola come espressione di pubblica autorità.

In Italia l’Ente Unico di accreditamento designato dal governo è Accredia.

L’accreditamento come centro LAT (Laboratorio Accreditato di Taratura) è l’attestazione, da parte di Accredia, della competenza, indipendenza e imparzialità del laboratorio di taratura e conferisce valore e affidabilità ai certificati di taratura rilasciati sul mercato.

L’accreditamento in generale promuove lo sviluppo dell’intero sistema economico e sociale, e sostiene la competitività delle imprese anche sui mercati internazionali. E’ un’attività di rilevanza sociale, svolta anche nell’interesse pubblico, a salvaguardia di valori fondamentali quali la salute dei consumatori e la tutela dell’ambiente.

Per ulteriori approfondimenti si faccia riferimento al sito di ACCREDIA:

www.accredia.it/accreditamento

INFORMAZIONI E DATI INVIATI AD ACCREDIA

Il laboratorio CIBE, nell’ambito delle attività di taratura coperte dal proprio accreditamento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nella Circolare Tecnica DT N° 01/2018 di ACCREDIA, comunica a quest’ultimo i seguenti dati:

  • Oggetto tarato

  • Costruttore

  • Modello

  • Matricola

  • Ragione sociale del destinatario del certificato di taratura

  • Provincia (o Stato nel caso di destinatari esteri).

INFORMAZIONI E DATI INVIATI A UNIONCAMERE E ALLE CCIAA COMPETENTI TERRITORIALMENTE

Il laboratorio CIBE, nell’ambito delle attività di verificazione periodica (controlli metrologici) coperte dal proprio accreditamento e nel rispetto delle prescrizioni dell’art. 13, comma 1 del D.M. 21 aprile 2017, n.93 comunica per via telematica, a UNIONCAMERE e alle CCIAA competenti territorialmente, mediante il sistema informativo delle camere di commercio dedicato alla metrologia legale, i seguenti dati:

  • nome, indirizzo ed eventuale partita IVA del titolare dello strumento;

  • indirizzo presso cui lo strumento è in servizio, ove diverso dal precedente

  • codice identificativo del punto di prelievo o di riconsegna, a seconda dei casi e qualora previsto;

  • tipo dello strumento;

  • marca, modello dello strumento e classe, se prevista;

  • numero di serie dello strumento;

  • specifica dell’eventuale uso temporaneo dello strumento;

  • data dell’intervento di riparazione, se del caso, e della verificazione;

  • esito della verificazione e, ove positiva, la data di scadenza;

  • anomalie riscontrate, se la verificazione ha dato esito negativo;

  • nome dei riparatori e dei verificatori intervenuti.
Nota: Il Cliente è inoltre informato in merito alle informazioni riservate che vengono rivelate ad Enti Pubblici qualora, per qualsiasi altro motivo oltre a quelli qui sopra indicati, il laboratorio fosse obbligato per legge o autorizzato da accordi contrattuali a rivelare tali informazioni, salvo nei casi in cui ciò è vietato per legge.

TARATURA MASSE – REGOLA DECISIONALE ADOTTATA PER DICHIARAZIONI DI CONFORMITA’

Nel caso di masse e pesiere che sono, al controllo visivo o dichiarate dal cliente, costruite in accordo al documento OIML R 111, il laboratorio rilascia nel certificato di taratura una dichiarazione di conformità limitatamente al rispetto delle tolleranze, a meno che il cliente non comunichi per iscritto al laboratorio di non riportare tale dichiarazione di conformità.

Come richiesto dal documento OIML R 111 § 5.2, l’incertezza estesa di taratura può essere al più pari a 1/3 della tolleranza della massa prevista; in caso contrario non è effettuata la verifica della conformità e quindi sul certificato di taratura non è riportato alcun giudizio di conformità.

L’incertezza estesa di taratura non può comunque essere inferiore a quanto indicato sulla tabella di accreditamento del centro CIBE.

La dichiarazione di conformità è espressa, nella tabella che riporta i dati delle misure e la classe di riferimento, con “C” per “conforme” e “NC” per “Non conforme”.

Il Certificato riporta inoltre la frase: “Conformità alla classe di accuratezza, limitatamente al valore convenzionale di massa, secondo i requisiti della Raccomandazione Internazionale OIML R 111:2004, Capitolo 5, punto 5.3.1.”

La regola decisionale adottata è la seguente: lo scostamento tra il valore convenzionale (mc) ed il valore nominale (mn) del misurando è uguale o inferiore alla tolleranza ammessa (δm) diminuita dell’incertezza estesa di taratura U; in formula: | mc - mn | ≤ (δm – U).

La regola pertanto è una regola binaria con banda di guardia avente ampiezza U. Per tale regola, la probabilità che una misura sia dichiarata erroneamente conforme è pari al più al 2,5% (vedere documento ILAC-G8:09/2019 § 5.2).

A fronte di specifiche richieste scritte del cliente, è possibile applicare altre regole decisionali; in questo caso il livello di rischio ad esse associato sarà stabilito sulla base della regola richiesta.
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