Informazioni aggiuntive





SIGNIFICATO DELL'ACCREDITAMENTO




Nel mondo, l’accreditamento viene svolto sulla base della norma internazionale ISO/IEC 17011. All’interno dell’Unione europea, il Regolamento europeo 765/2008 prevede che ogni stato membro nomini il proprio Ente Unico nazionale di accreditamento e ha conferito per la prima volta a tale attività uno status giuridico, riconoscendola come espressione di pubblica autorità.

In Italia l’Ente Unico di accreditamento designato dal governo è Accredia.

L’accreditamento come centro LAT (Laboratorio Accreditato di Taratura) è l’attestazione, da parte di Accredia, della competenza, indipendenza e imparzialità del laboratorio di taratura e conferisce valore e affidabilità ai certificati di taratura rilasciati sul mercato.

L’accreditamento in generale promuove lo sviluppo dell’intero sistema economico e sociale, e sostiene la competitività delle imprese anche sui mercati internazionali. E’ un’attività di rilevanza sociale, svolta anche nell’interesse pubblico, a salvaguardia di valori fondamentali quali la salute dei consumatori e la tutela dell’ambiente.

Per ulteriori approfondimenti si faccia riferimento al sito di ACCREDIA:

www.accredia.it/accreditamento

INFORMAZIONI E DATI INVIATI AD ACCREDIA

Il laboratorio CIBE, nell’ambito delle attività di taratura coperte dal proprio accreditamento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nella Circolare Tecnica DT N° 01/2018 di ACCREDIA, comunica a quest’ultimo i seguenti dati:

  • Oggetto tarato

  • Costruttore

  • Modello

  • Matricola

  • Ragione sociale del destinatario del certificato di taratura

  • Provincia (o Stato nel caso di destinatari esteri).

INFORMAZIONI E DATI INVIATI A UNIONCAMERE E ALLE CCIAA COMPETENTI TERRITORIALMENTE

Il laboratorio CIBE, nell’ambito delle attività di verificazione periodica (controlli metrologici) coperte dal proprio accreditamento e nel rispetto delle prescrizioni dell’art. 13, comma 1 del D.M. 21 aprile 2017, n.93 comunica per via telematica, a UNIONCAMERE e alle CCIAA competenti territorialmente, mediante il sistema informativo delle camere di commercio dedicato alla metrologia legale, i seguenti dati:

  • nome, indirizzo ed eventuale partita IVA del titolare dello strumento;

  • indirizzo presso cui lo strumento è in servizio, ove diverso dal precedente

  • codice identificativo del punto di prelievo o di riconsegna, a seconda dei casi e qualora previsto;

  • tipo dello strumento;

  • marca, modello dello strumento e classe, se prevista;

  • numero di serie dello strumento;

  • specifica dell’eventuale uso temporaneo dello strumento;

  • data dell’intervento di riparazione, se del caso, e della verificazione;

  • esito della verificazione e, ove positiva, la data di scadenza;

  • anomalie riscontrate, se la verificazione ha dato esito negativo;

  • nome dei riparatori e dei verificatori intervenuti.
Nota: Il Cliente è inoltre informato in merito alle informazioni riservate che vengono rivelate ad Enti Pubblici qualora, per qualsiasi altro motivo oltre a quelli qui sopra indicati, il laboratorio fosse obbligato per legge o autorizzato da accordi contrattuali a rivelare tali informazioni, salvo nei casi in cui ciò è vietato per legge.

REGOLE DECISIONALI E DICHIARAZIONI DI CONFORMITA’

Nel caso di rilascio di dichiarazioni di conformità, il laboratorio CIBE utilizza regole decisionali definite dai documenti normativi di riferimento relativi alla strumentazione in taratura. In loro assenza ed in assenza di una regola decisionale indicata dal Cliente, è adottata la regola decisionale di “accettazione semplice” senza cioè l’utilizzo di una banda di guardia. Tale regola è applicata se il calcolo del rischio di considerare il risultato di una misura come conforme alla specifica quando non lo è, fornisce un valore al massimo del 50%; un valore di rischio superiore dovrà essere accettato esplicitamente dal Cliente in fase contrattuale.

Nel caso in cui invece la regola decisionale sia proposta dal Cliente, verrà valutato il rischio di falsa accettazione e tale rischio verrà comunicato al Cliente in fase contrattuale.

Qui di seguito è indicata la regola decisionale standard utilizzata nel caso di masse.

REGOLA DECISIONALE ADOTTATA PER DICHIARAZIONI DI CONFORMITA’ NEL CASO DI TARATURA MASSE

Nel caso di masse e pesiere che sono, al controllo visivo o dichiarate dal cliente, costruite in accordo al documento OIML R 111, il laboratorio rilascia nel certificato di taratura una dichiarazione di conformità limitatamente al rispetto delle tolleranze, a meno che il cliente non comunichi per iscritto al laboratorio di non riportare tale dichiarazione di conformità.

Come richiesto dal documento OIML R 111 § 5.2, l’incertezza estesa di taratura può essere al più pari a 1/3 della tolleranza della massa prevista; in caso contrario non è effettuata la verifica della conformità e quindi sul certificato di taratura non è riportato alcun giudizio di conformità.

L’incertezza estesa di taratura non può comunque essere inferiore a quanto indicato sulla tabella di accreditamento del centro CIBE.

La dichiarazione di conformità è espressa, nella tabella che riporta i dati delle misure e la classe di riferimento, con “C” per “conforme” e “NC” per “Non conforme”.

Il Certificato riporta inoltre la frase: “Conformità alla classe di accuratezza, limitatamente al valore convenzionale di massa, secondo i requisiti della Raccomandazione Internazionale OIML R 111:2004, Capitolo 5, punto 5.3.1.”

La regola decisionale adottata è la seguente: lo scostamento tra il valore convenzionale (mc) ed il valore nominale (mn) del misurando è uguale o inferiore alla tolleranza ammessa (δm) diminuita dell’incertezza estesa di taratura U; in formula: | mc - mn | ≤ (δm – U).

La regola pertanto è una regola binaria con banda di guardia avente ampiezza U. Per tale regola, la probabilità che una misura sia dichiarata erroneamente conforme è pari al più al 2,5% (vedere documento ILAC-G8:09/2019 § 5.2).

A fronte di specifiche richieste scritte del cliente, è possibile applicare altre regole decisionali; in questo caso il livello di rischio ad esse associato sarà stabilito sulla base della regola richiesta.
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